Statuto
Statuto
Articolo 1
L’Associazione denominata “Associazione Laicale Missionaria”, costituita a Roma il 18 dicembre 1976, ha sede in Roma, Viale dei Quattro Venti, 166 e potrà istituire sedi in Italia e all’estero.
Articolo 2
L’Associazione ha come scopo la collaborazione con Diocesi ed Enti Governativi dei Paesi in Via di Sviluppo, per preparare progetti atti a favorire e sostenere la promozione integrale della persona e l’auto-determinazione delle comunità locali.
L’Associazione non ha fini di lucro.
Articolo 3
Per l’attuazione dei propri scopi l’Associazione adotta tutti i mezzi che saranno ritenuti idonei e compatibili con le sue finalità. Sostiene la diffusione di una cultura della solidarietà e dello scambio ovunque è presente. In particolare, prepara personale professionalmente qualificato per dare avvio ai progetti e preparare leaders locali capaci di continuare le attività nel tempo.
Invia Associate e Volontarie per collaborare con le Diocesi ed Enti locale alle necessità della gente, secondo i bisogni prioritari della nazione e delle zone di intervento.
I settori in cui l’Associazione opera sono i seguenti: sanitario, sociale, educativo e pastorale.
Articolo 4
Possono essere ammesse nell’Associazione le giovani che si impegnano ad uno stile di vita e di testimonianza secondo i principi della religione cattolica, di età superiore a 18 anni che ne facciano richiesta, dichiarando di accettare lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione.
L’appartenenza all’Associazione come membri avviene su delibera del Consiglio Direttivo, dopo un periodo di formazione e almeno due anni di esperienza in missione.
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
L’Assemblea Generale è composta da tutte le Associate ed è il supremo organo deliberativo dell’Associazione.
Le sue funzioni sono le seguenti:
- Approva il Bilancio preventivo e consultivo;
- Ratifica l’apertura di nuovi gruppi, e l’avvio di nuovi progetti;
- Delinea la politica degli interventi nei Paesi in Via di Sviluppo;
- Valuta il ricorso di un membro escluso dall’Associazione e delibera in merito;
- Delibera modifiche allo Statuto;
- Approva e modifica il Regolamento dell’Associazione;
- Elegge il Consiglio Direttivo e la Responsabile generale;
- Nomina il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 9
L’Assemblea è convocata ordinariamente ogni anno e ogni quattro anni per eleggere il Consiglio Direttivo e nominare il Collegio dei Revisori dei conti.
Può essere convocata straordinariamente su richiesta di un terzo dei membri.
L’assemblea viene convocata per iscritto e con un preavviso idoneo.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo è composto dalla Responsabile Generale e da due Consigliere. Esso è convocato ordinariamente 4 volte l’anno e può essere convocato straordinariamente quando la Responsabile Generale lo riterrà necessario.
La convocazione avviene verbalmente.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e delibera su:
- Gli atti di straordinaria amministrazione;
- L’ammissione e la esclusione delle Associate;
- La redazione del bilancio preventivo e quello consuntivo;
- La designazione, tra le Consigliere, della vice Responsabile Generale e della Segretaria;
- La designazione di una Consigliera supplente fino alla successiva Assemblea venendo a mancare per qualsiasi motivo una delle Consigliere;
- Le attività e i programmi ed in genere quanto è necessario per la vita dell’Associazione;
- Convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria e ne predispone gli ordini del giorno;
- Stabilisce e mantiene i rapporti con le controparti nei Paesi in Via di Sviluppo;
- Nomina commissioni per svolgere particolari funzioni.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, come quelle dell’Assemblea Generale, sono prese a norma del Diritto Civile.
Articolo 12
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre persone di adeguata professionalità nominate dell’Assemblea Generale. Vigila sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione.
Il Collegio dura in carica 4 anni ed elegge un suo presidente.
Articolo 13
La Responsabile Generale rappresenta legalmente l’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, dirige la vita associativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, ha l’amministrazione ordinaria dell’Associazione.
La Responsabile può delegare in tutto o in parte le sue funzioni alla Vice o ad una delle Consigliere. La Vice Responsabile Generale svolge le funzioni della Responsabile in sua temporanea assenza e venendo questa a mancare per qualsiasi causa, la supplisce fino alla seguente Assemblea.
La Segretaria redige il verbale dell’Assemblea e del Consiglio e mantiene aggiornato il registro delle Associate.
Articolo 14
Articolo 15
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociale, da eventuale acquisti, offerte, legati e donazioni delle Associate o di terzi e da eventuali contributi di Enti o privati.
Tutte le prestazioni dei membri in favore dell’Associazione e delle sue attività sono gratuite.
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.
Roma, addì 15.11.1997
Visto, si approva